Sostenibilità Costituzionale: i principi fondamentali e il senso della vocazione sociale - Bnews Sostenibilità Costituzionale: i principi fondamentali e il senso della vocazione sociale
Sostenibilità Costituzionale: i principi fondamentali e il senso della vocazione sociale
costituzione sostenibile

Il richiamo alla “sostenibilità costituzionale” è diffuso e crescente. Occorre una riflessione intorno al senso profondo di una costituzione moderna, al suo ruolo all’interno dell’ordinamento giuridico e la sua funzione rispetto alle più ampie relazioni sociali.

Su come questo approccio potrà contribuire al progresso della società e al benessere comune ne abbiamo parlato con il professor Quirino Camerlengo, ordinario di Diritto costituzionale al Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia Di.SEA.DE

Cosa si intende per "sostenibilità costituzionale"?

“Sappiamo bene che una legge in contrasto con la Costituzione è dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, così come una legge che non piace per ragioni politiche può essere contestata pubblicamente ed essere abrogata tramite referendum.

La “sostenibilità costituzionale” si muove invece su un binario diverso, che valorizza la Costituzione non solo come il vertice della gerarchia degli atti normativi, ma come la base da cui scaturisce tutto il resto della nostra struttura normativa, non a caso la chiamiamo legge fondamentale.

Una legge dunque potrebbe essere legittima, ma costituzionalmente insostenibile, e questo accade quando viene compromesso o messo in discussione l’equilibrio di quella struttura assicurato dai princìpi fondamentali.

Tenga presente che si tratta di una categoria inedita, evocata talvolta dagli studiosi della Costituzione, ma non è ancora accreditata quale concetto rilevante.

Le faccio un esempio: la riforma in senso presidenziale è certamente legittima ma occorre domandarsi: è costituzionalmente sostenibile? Che impatto ha su tutto l’impianto del nostro sistema costituzionale? La risposta non è immediata. Una riforma in tal senso, pur favorendo forse una stabilità politica maggiore, incide sulla realtà sociale e bisogna chiedersi se sia sostenibile a livello costituzionale e quali effetti possa produrre sui principi fondamentali a lungo termine.”

Quindi sino a che punto si può usare la Costituzione, senza comprometterla?

“Occorre sempre vigilare sui tentativi di minare la stabilità della Costituzione, perché vede, essa fonda e innerva l’intero ordinamento giuridico attraverso i suoi princìpi essenziali: eguaglianza, libertà, pluralismo, democrazia, solidarietà, laicità, lavoro. Questi princìpi a loro volta sono collegati ad un’incessante “domanda di Costituzione” che proviene dalla società sotto forma di valori, cioè di concezioni ideali verso cui tendere per costruire una società migliore, più giusta, più equa.

Interagendo in quello che i costituzionalisti definiscono il “nocciolo duro” (o nucleo forte), i princìpi garantiscono non solo equilibrio e stabilità, ma anche la capacità di tutta la struttura di far fronte alle tante tensioni e contraddizioni che si materializzano nel tessuto sociale. Ebbene, una decisione assunta dalle istituzioni, pur formalmente rispettando la Costituzione, potrebbe a ben vedere attentare a questa stabilità impedendo la “vocazione sociale” della Costituzione, cioè la sua attitudine a contribuire al cambiamento sociale.”

Quali sono alcuni esempi di comportamenti o atti che possono essere costituzionalmente insostenibili?

“Tutti i casi in cui una legge che riducesse o persino sopprimesse una prestazione pubblica relativa ad un diritto sociale, pur legittima potrebbe essere giudicata “costituzionalmente insostenibile” in quanto in grado di impedire alla Costituzione stessa di concorrere al progetto di eguaglianza sostanziale sancito nell’art. 3.

Le indico alcuni esempi: la scelta di proporre la nomina a ministro dell’economia un noto antieuropeista, pur legittima, per tante ragioni potrebbe essere considerata “costituzionalmente insostenibile”. Persino un vuoto normativo potrebbe subire la medesima sorte. Si pensi poi alla legge sulla cittadinanza italiana, che non contempla lo “ius culturae”: una simile lacuna non verrebbe sanzionata dalla Consulta, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ma in una società globalizzata, a forte impatto migratorio, al cospetto di una Costituzione inclusiva, aperta, solidale, l’impossibilità di ottenere la cittadinanza prima del compimento della maggiore età suonerebbe appunto costituzionalmente insostenibile per tutte le ragazze e tutti i ragazzi stabilmente inseriti nel nostro tessuto sociale.”

Chi è il "custode" della sostenibilità costituzionale?

“La tesi che ho cercato di sostenere di recente in una rivista scientifica del mio settore ha, come logico corollario, l’ampliamento della platea dei “custodi” della Costituzione: non solo la Corte costituzionale, giudice di legittimità, ma anche il Capo dello Stato, che nei suoi messaggi potrebbe fare uso di questa inedita categoria per eccepire decisioni discutibili senza travalicare il proprio ruolo istituzionale, le opposizioni in Parlamento e soprattutto il popolo che avrebbe così un’arma in più da brandire contro decisioni percepite non solo o non semplicemente inopportune, ma destinate a svilire la vocazione sociale della Costituzione.”

Quanto è importante l’opinione pubblica come veicolo della sostenibilità costituzionale?

“Già Kant sosteneva che con l’opinione pubblica si fa un uso pubblico della propria ragione. Nicola Matteucci dal canto suo, ne esaltava la funzione di consentire a tutti i cittadini un’attiva partecipazione politica, mettendoli nelle condizioni di discutere e di manifestare le proprie opinioni sulle questioni di pubblico interesse.

In quanto ingrediente fondamentale di una sana e matura democrazia, l’opinione pubblica deve essere efficace, garantendo prestazioni ottimali in grado di alimentare un diffuso spirito critico nei riguardi di chi governa. L’evocazione della “insostenibilità costituzionale” potrebbe conferire maggior peso ai giudizi così espressi: un conto è indirizzare obiezioni di parte, altro è denunciare un attentato alla Costituzione quale fondamento della nostra Repubblica e della sua vocazione sociale. Una Costituzione che sostiene, appunto.”